CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1) DEFINIZIONI
“Acquirente” indica Bonfiglioli S.p.A. e qualsiasi società che invia un Ordine di Acquisto e che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllata da o è sotto il controllo di Bonfiglioli S.p.A. (l’Acquirente viene indicato altresì come “Parte”).
“Parti” indica congiuntamente l’Acquirente e il Venditore.
“Periodo di Garanzia” indica, in relazione ai Prodotti e salvo quanto diversamente specificato nell’Ordine di Acquisto, il periodo di garanzia che decorre dalla data di consegna dei Prodotti e termina una volta trascorsi 24 mesi dalla data in cui l’Acquirente ha consegnato i Prodotti al proprio cliente; il termine “Periodo di Garanzia” indica altresì, in relazione ai Servizi e salvo quanto diversamente specificato nell’Ordine di Acquisto, il periodo di garanzia pari a 24 mesi a decorrere dalla data di esecuzione dei Servizi.
“Prodotti” indica i prodotti del Venditore specificati nell’Ordine di Acquisto.
“Servizi” indica le opere ed i servizi del Venditore specificati nell’Ordine di Acquisto.
“Venditore” indica la società che invia una Proposta di Vendita all’Acquirente (il Venditore viene altresì indicato come “Parte”).
2) AMBITO DI APPLICAZIONE
a) Le presenti condizioni generali di acquisto (“CGA”) sono le uniche condizioni che disciplinano gli acquisti effettuati dall’Acquirente, aventi ad oggetto Prodotti e/o Servizi del Venditore in base ad Ordini di Acquisto emessi dall’Acquirente.
b) Le presenti CGA prevalgono in ogni caso sulle eventuali condizioni generali di vendita del Venditore, a prescindere dal momento in cui la proposta di vendita o le suddette condizioni generali di vendita del Venditore siano state inviate all’Acquirente.
c) L’Ordine di Acquisto e le presenti CGA (congiuntamente, il “Contratto”) rappresentano l’intero accordo tra le Parti, ed annullano e sostituiscono qualsiasi altro precedente accordo, verbale o scritto, ed ogni precedente corrispondenza intercorsa tra le Parti, in relazione al medesimo oggetto.
d) L’accettazione e/o il pagamento dei Prodotti e/o Servizi da parte dell’Acquirente non costituiscono in alcun caso accettazione delle eventuali condizioni generali di vendita del Venditore e non comportano alcuna modifica alle presenti CGA.
e) L’offerta di Prodotti e/o Servizi inviata dal Venditore all’Acquirente costituisce una proposta di vendita dei relativi Prodotti e/o Servizi sulla base delle presenti CGA (la “Proposta di Vendita”).
f) La Proposta di Vendita si intende accettata solo nel momento in cui l’Acquirente accetta espressamente per iscritto la Proposta di Vendita tramite l’emissione di un apposito ordine di acquisto (l’“Ordine di Acquisto”), salvo quanto diversamente pattuito in forma scritta tra le Parti (ad esempio, attraverso ordini di acquisto aperti e/o piani di consegna).
3) CONSEGNA DEI PRODOTTI E/O ESECUZIONE DEI SERVIZI
a) Il Venditore si impegna a consegnare i Prodotti e/o ad eseguire i Servizi nel luogo convenuto, nel rispetto dei termini e delle condizioni di consegna e/o esecuzione specificate nell’Ordine di Acquisto.
b) Il Venditore riconosce ed accetta che i termini di consegna dei Prodotti e/o di esecuzione dei Servizi specificati nell’Ordine di Acquisto sono essenziali ai sensi dell’art. 1457 c.c.
c) Il Venditore riconosce ed accetta che la proprietà dei Prodotti si trasferisce all’Acquirente nel momento in cui tali Prodotti sono ricevuti dall’Acquirente nel luogo specificato nell’Ordine di Acquisto.
d) Il Venditore riconosce ed accetta che il rischio di perdita e danneggiamento dei Prodotti si trasferisce all’Acquirente in conformità al termine Incoterms specificato nell’Ordine di Acquisto.
e) Il Venditore riconosce ed accetta che l’Acquirente ha il diritto di ispezionare i Prodotti e/o i Servizi dalla data di consegna dei Prodotti e/o di esecuzione dei Servizi specificata nell’Ordine di Acquisto.
f) L’Acquirente ha il diritto di rifiutare i Prodotti e/o i Servizi nel caso in cui, a seguito dell’ispezione di cui all’art. 3.e), ritenga che non siano conformi a quanto specificato nell’Ordine di Acquisto. In tal caso, il Venditore si impegna ad attivarsi in maniera tempestiva per il ritiro dei Prodotti e/o Servizi non conformi, sostenendo tutte le spese e i costi conseguenti (incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese di trasporto e spedizione dei Prodotti non conformi).
g) In caso di possibili ritardi il Venditore deve sempre avvertire tempestivamente e per iscritto l’Acquirente. In ogni caso i ritardi nella consegna o nella prestazione (anche se parziali) che siano imputabili al Venditore, autorizzano l’Acquirente ad applicare ai sensi dell’art.1382 c.c. in capo al Venditore una penale pari al 2% del valore della merce, dei prodotti o dei servizi non consegnati o non prestati. Salva la risarcibilità del maggior danno patito dall’Acquirente, tale penale andrà moltiplicata per il numero di settimane di calendario di ritardo, sino ad un massimo del 10% del valore dell’ordine. Qualora il ritardo nella consegna o nella prestazione superasse le 25 giornate lavorative, l’Acquirente - fatta in ogni caso salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito, potrà a sua scelta: a) ritenere risolto di diritto l’ordine, previa comunicazione scritta al Venditore; b) approvvigionarsi altrove ed in qualunque tempo il prodotto od il servizio oggetto della vendita (e ciò anche all’infuori dei casi previsti dall’art.1516 c.c.), rischio e pericolo del venditore su cui graveranno anche gli eventuali maggiori costi
4) PREZZO DEI PRODOTTI E CORRISPETTIVO PER I SERVIZI
a) L’importo a titolo di prezzo per l’acquisto dei Prodotti e/o corrispettivo per l’esecuzione dei Servizi è quello indicato nell’Ordine di Acquisto (rispettivamente, il “Prezzo” e il “Corrispettivo”).
b) Qualsiasi onere, spesa o costo aggiuntivo sostenuto dal Venditore in relazione alla spedizione dei Prodotti e/o all’esecuzione dei Servizi sarà a carico del Venditore, salvo quanto diversamente stabilito nell’Ordine di Acquisto.
c) Eventuali modifiche del Prezzo dei Prodotti e/o del Corrispettivo per i Servizi non sono valide ed efficaci in assenza del previo consenso scritto dell’Acquirente.
d) Le tempistiche e le modalità di fatturazione e pagamento degli importi effettivamente dovuti (e non contestati) a titolo di Prezzo dei Prodotti e/o Corrispettivo per i Servizi sono quelle specificate nell’Ordine di Acquisto.
5) PROVE, COLLAUDI E ISPEZIONI
a) Tutte le prove ed i collaudi dovranno essere eseguiti dal Venditore in accordo alle specifiche tecniche, alla normativa applicabile e ad ogni altro requisito indicato nell’Ordine di Acquisto.
b) L’Acquirente è autorizzato, previo ragionevole preavviso al Venditore, a compiere visite ispettive presso il Venditore e/o presso i relativi sub-fornitori e/o sub-appaltatori al fine di verificare (i) lo stato di avanzamento dell’Ordine di Acquisto in corso di esecuzione, e (ii) il rispetto, da parte del Venditore, delle obbligazioni derivanti dal Contratto.
6) GARANZIA DEI PRODOTTI E/O DEI SERVIZI
a) In relazione ai Prodotti, il Venditore si impegna a garantire all’Acquirente che durante il Periodo di Garanzia i Prodotti siano (i) privi di difetti di progettazione e fabbricazione, nonché progettati e fabbricati secondo le tecnologie più recenti e con materiali di prima qualità, (ii) conformi alla normativa applicabile, alle specifiche tecniche, ai disegni, ai progetti, ai campioni e ad ogni altro requisito indicato nell’Ordine di Acquisto, (iii) idonei allo scopo previsto e capaci di funzionare secondo quanto stabilito nell’Ordine di Acquisto, e (iv) commerciabili.
b) Qualora, durante il Periodo di Garanzia, l’Acquirente contesti per iscritto al Venditore la difettosità dei Prodotti, il Venditore dovrà attivarsi in maniera tempestiva per la sostituzione o riparazione dei Prodotti difettosi (a scelta dell’Acquirente), sostenendo tutti i relativi costi e/o le relative spese (incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese di trasporto e spedizione dei Prodotti difettosi e dei Prodotti sostitutivi). Nel caso in cui i Prodotti difettosi non vengano sostituiti o riparati dal Venditore entro un periodo di tempo ragionevole (in ogni caso non oltre 15 giorni lavorativi dalla contestazione scritta di difettosità inviata dall’Acquirente al Venditore), l’Acquirente avrà il diritto, a spese del Venditore, di rivolgersi a soggetti terzi per sostituire o riparare tali Prodotti difettosi.
c) In relazione ai Servizi, il Venditore si impegna a garantire all’Acquirente che i Servizi oggetto dell’Ordine di Acquisto siano (i) eseguiti a regola d’arte (ii) conformi alle eventuali specifiche tecniche indicate nell’Ordine di Acquisto, (iii) idonei allo scopo previsto secondo quanto stabilito nell’Ordine di Acquisto.
d) Qualora, durante il Periodo di Garanzia, l’Acquirente contesti per iscritto al Venditore la difettosità dei Servizi, il Venditore dovrà attivarsi in maniera tempestiva per eseguire il ripristino dei Servizi difettosi, sostenendo tutti i relativi costi e/o le relative spese. In tal caso, inoltre, il Venditore si impegna a rimborsare all’Acquirente tutti costi sostenuti e documentati. Nel caso in cui i Servizi difettosi non vengano ripristinati dal Venditore entro un periodo di tempo ragionevole (in ogni caso non oltre 15 giorni lavorativi dalla contestazione scritta di difettosità inviata dall’Acquirente al Venditore), l’Acquirente avrà il diritto, a spese del Venditore, di rivolgersi a soggetti terzi per ripristinare tali Servizi difettosi.
7) DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
a) Le Parti riconoscono e concordano espressamente che: (i) tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità dell’altra Parte (o a quest’ultima concessi in licenza) sono e rimangono di esclusiva proprietà di tale Parte (o dei relativi licenzianti); (ii) ciascuna Parte non acquisterà, attraverso il Contratto, alcun diritto sui Diritti di Proprietà Intellettuale dell’altra Parte (o dei relativi licenzianti).
b) Ai fini delle presenti CGA, il termine “Diritti di Proprietà Intellettuale” indica ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo a: (i) brevetti; (ii) marchi; (iii) nomi di dominio Internet; (iv) design; (v) software e firmware; e (vi) segreti industriali, informazioni tecniche o commerciali, know-how.
c) Nel caso in cui eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale del Venditore siano incorporati nei Prodotti e/o nei Servizi, il Venditore concede in licenza all’Acquirente tali Diritti di Proprietà Intellettuale affinché l’Acquirente abbia il diritto di (i) utilizzare i Prodotti e/o commercializzare i Prodotti ai propri clienti, e/o (ii) utilizzare i Servizi. Tale licenza è non esclusiva, gratuita, perpetua, irrevocabile e senza limiti territoriali.
d) Tutte le invenzioni e le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché i brevetti e/o i modelli ed, in generale, ogni altro diritto di privativa industriale, nonché ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale relativi ai Prodotti e risultanti dalle attività oggetto del presente Contratto, saranno di proprietà esclusiva dell’Acquirente.
8) GARANZIA E MANLEVA SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
a) Il Venditore garantisce all’Acquirente che l’acquisto, il possesso, la detenzione, l’utilizzo e/o la commercializzazione dei Prodotti e/o dei Servizi non comporta alcuna violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale di soggetti terzi.
b) Nel caso in cui l’acquisto, il possesso, la detenzione, l’utilizzo e/o la commercializzazione dei Prodotti e/o dei Servizi del Venditore comporti una qualsiasi violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale di soggetti terzi, il Venditore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Acquirente da qualsiasi relativo danno, costo, spesa, sanzione pecuniaria e perdita economica di qualunque tipo.
9) INFORMAZIONI RISERVATE
a) Ciascuna Parte potrebbe comunicare all’altra Parte informazioni di natura tecnica e/o commerciale relative ai prodotti, ai servizi, alle previsioni di mercato, oppure informazioni o materiali che comprendono o riguardano Diritti di Proprietà Intellettuale. Tali informazioni, siano esse comunicate oralmente, per iscritto, tramite supporto elettronico o attraverso altre forme di comunicazione, a prescindere dal fatto che siano identificate con la dicitura “segreto”, “riservato” o “confidenziale”, devono essere considerate informazioni riservate. Fermo restando quanto sopra indicato, il termine “Informazioni Confidenziali” non include le informazioni che (i) sono di pubblico dominio o sono diventate di pubblico dominio per azioni non imputabili, direttamente o indirettamente, alla Parte Ricevente, o (ii) erano già legittimamente in possesso della Parte Ricevente (iii) devono essere comunicate in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
b) Per un periodo pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di divulgazione delle Informazioni Confidenziali, la Parte Ricevente si impegna a: (i) mantenere strettamente riservate le informazioni riservate ricevute dall’altra Parte; (ii) utilizzare le informazioni riservate ricevute dall’altra Parte al solo fine di dare esecuzione al Contratto; (iii) non divulgare o comunicare in alcun modo a soggetti terzi le informazioni riservate ricevute dall’altra Parte, fermo restando che l’Acquirente potrà comunicare ai propri clienti le informazioni riservate ricevute dal Venditore al solo fine di permettere ai propri clienti di utilizzare e/o commercializzare i Prodotti e/o i Servizi.
10) BENI DELL’ACQUIRENTE
a) Tutti i beni di proprietà dell’Acquirente (o nel legittimo possesso di quest’ultimo a qualsiasi titolo), quali ad esempio strumenti, foto, modelli, stampi, attrezzature, disegni costruttivi, progetti e documentazione in generale (“Beni dell’Acquirente”), sono e rimangono di esclusiva proprietà (o nel legittimo possesso) dell’Acquirente, anche se detenuti dal Venditore al fine di dare esecuzione al Contratto.
b) Su semplice richiesta dell’Acquirente, il Venditore si impegna a restituire immediatamente all’Acquirente i Beni dell’Acquirente. In ogni caso, il Venditore si impegna a (i) utilizzare i Beni dell’Acquirente al solo fine di dare esecuzione al Contratto, e (ii) contrassegnare i Beni dell’Acquirente, in maniera chiara e visibile, come di proprietà esclusiva dell’Acquirente, fintanto che gli stessi rimangono nella sua disponibilità. L’ordinaria e straordinaria manutenzione e l’utilizzo dei Beni dell’Acquirente è a carico del Venditore. In caso di danneggiamento o smarrimento dei Beni dell’Acquirente, il Venditore dovrà risarcire all’Acquirente tutti i danni conseguenti.
11) FORNITURA IN CONTO LAVORO
a) In quanto applicabili, le presenti CGA si applicano anche nel caso in cui il Venditore, nel rispetto dei termini e delle condizioni specificate nell’Ordine di Acquisto, compia lavorazioni su materiali e/o materie prime e/o semilavorati consegnati dall’Acquirente o da terze parti autorizzate da quest’ultimo (“Materiali Semi-Lavorati”).
b) A fronte della ricezione dei Materiali Semi-Lavorati e prima dell’inizio delle relative lavorazioni, il Venditore si impegna a verificare che i Materiali Semi-Lavorati siano conformi a quanto specificato nell’Ordine di Acquisto e privi di difetti.
12) RISARCIMENTO E MANLEVA
Il Venditore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevato l’Acquirente da ogni danno diretto o indiretto, costo o spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretesi di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di:
a) violazione delle garanzie previste dall’art. 6 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto; b) necessità di difesa da domande di terzi; c) qualsiasi altro inadempimento, delle specifiche tecniche e delle presenti Condizioni Generali di Acquisto. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Venditore risarcirà e terrà indenne e manlevato l’Acquirente da ogni responsabilità da prodotto che dovesse sorgere in capo all’Acquirente in conseguenza di difetti dei Prodotti.
13) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
a) Fatto salvo il diritto al risarcimento di qualsiasi ulteriore danno, in qualunque momento l’Acquirente ha il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi seguenti: (i) violazione da parte del Venditore di uno dei seguenti articoli delle presenti CGA: 3.a); 3.f); 6.b); 6.d); 8.a); 9.b); 14.a); 15.a); 16, 17.b), 18, 19; (ii) il Venditore sia soggetto a procedure concorsuali, concordatarie, di insolvenza o di ristrutturazione del debito; (iii) si verifichi una qualsiasi variazione della compagine sociale del Venditore; (iv) si verifichi un evento di forza maggiore che impedisca al Venditore di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto per un periodo superiore a 30 giorni lavorativi; (v) violazione da parte del Venditore dei requisiti qualitativi dell’Acquirente.
14) FORZA MAGGIORE
a) Nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell’altra Parte nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte derivanti dal Contratto sia impedita dal comprovato verificarsi dei seguenti eventi di forza maggiore: (i) calamità naturali; (ii) inondazioni, incendi, terremoti o esplosioni; (iii) guerra (dichiarata o meno), insurrezioni, aggressioni, minacce o atti terroristici, disordini di piazza; (iv) misure o attività poste in essere da autorità amministrative; (v) emergenze nazionali o locali, anche dovute a epidemie o pandemie. La Parte colpita da un evento di forza maggiore si impegna ad informare immediatamente l’altra Parte per iscritto circa l’insorgere dell’evento di forza maggiore e ad adottare ogni ragionevole sforzo per eliminarne gli effetti pregiudizievoli. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali inadempimenti di sub-fornitori e/o sub-appaltatori del Venditore.
15) CAMPAGNA DI RICHIAMO
a) Nel caso in cui sia intrapresa dall’Acquirente una campagna di richiamo dei suoi prodotti finali (“Prodotti Finali”) a causa di Prodotti e/o Servizi difettosi o non conformi ai requisiti specificati nel Contratto, il Venditore si impegna a: (i) fornire tempestivamente all’Acquirente, a propria cura e spese, tutti i prodotti e/o i servizi necessari alla riparazione o sostituzione dei Prodotti Finali, e (ii) rimborsare all’Acquirente i costi delle operazioni di smontaggio, montaggio, riparazione o sostituzione dei Prodotti Finali. Ogni diverso accordo in merito dovrà risultare da un documento sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.
16) ASSICURAZIONI
a) Il Venditore si impegna a stipulare e mantenere efficace, a proprie spese, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (inclusa la responsabilità civile derivante dal prodotto) con primaria compagnia di assicurazioni.
b) Il Venditore si impegna a consegnare all’Acquirente, su semplice richiesta di quest’ultimo, il certificato di assicurazione che specifichi i dettagli relativi alla copertura assicurativa, nonché idonea documentazione comprovante il regolare pagamento dei relativi premi assicurativi.
17) MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001, CODICE ETICO E CANALE WHISTLEBLOWING
a) Il Venditore dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti e di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell’ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi contenuti del Codice Etico adottato dall'Acquirente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Acquirente al seguente link https://www.bonfiglioli.com/italy/it/sostenibilita/governance che è parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall’Acquirente ai fini di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Modello 231").
b) Il Venditore, nell’ambito del rapporto contrattuale con l’Acquirente, si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal suddetto Decreto, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato dall’Acquirente che è parte integrante del Modello 231 adottato dall’Acquirente.
c) Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, l’Acquirente avrà la facoltà di risolvere il Contratto di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l’obbligo per il Venditore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne l’Acquirente da qualsivoglia azione di terzi derivante da o conseguente a tale inadempimento.
d) Il Venditore è informato del fatto che l’Acquirente ha attivato uno specifico canale di comunicazione per segnalare eventuali violazioni del D.Lgs. n. 231/2001, del Modello 231, del Codice Etico o della normativa comunitaria e nazionale di cui venisse a conoscenza. Tali segnalazioni potranno essere effettuate utilizzando il portale informatico “Integrity Line” disponibile al link: https://bonfiglioli.integrityline.com/.
18) CODICE CONDOTTA FORNITORI
L'Acquirente ha altresì adottato un Codice Condotta Fornitori, consultabile sul sito internet https://www.bonfiglioli.com/italy/it/sostenibilita/governance. Il Venditore dichiara di aver letto, compreso e condiviso i principi ivi contenuti impegnandosi, per sé e per i suoi rappresentanti, amministratori, dipendenti e collaboratori, diretti e indiretti, a rispettarli, consapevole che la loro violazione costituisce grave inadempimento contrattuale e attribuisce all'Acquirente il diritto di risolvere unilateralmente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.
19) ANTICORRUZIONE
L’Acquirente ha adottato una Policy Anticorruzione, consultabile sul sito internet https://www.bonfiglioli.com/italy/it/sostenibilita/governance. Il Venditore dichiara di aver letto, compreso e condiviso i principi ivi contenuti impegnandosi a rispettarli e, pertanto, impegnandosi a non ricevere da e a non offrire, promettere o dare, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità, a dipendenti, collaboratori, rappresentanti, amministratori, dirigenti, o a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o gli obblighi di fedeltà, per avere in cambio un vantaggio indebito nell’esecuzione del rapporto contrattuale. In caso di inadempimento, da parte del Venditore, dei predetti obblighi e dichiarazioni, l’Acquirente avrà il diritto di risolvere unilateralmente il Contratto, di diritto e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.
20) LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO COMPETENTE
a) Il Contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana.
b) Ogni e qualsiasi controversia, ivi incluse quelle che dovessero sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, applicazione e risoluzione del Contratto, verrà devoluta in via esclusiva alla cognizione del Foro di Bologna con esclusione di qualsiasi altro Foro.
21) DISPOSIZIONI GENERALI
a) Il Venditore si impegna ad ottenere e mantenere efficaci tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni e gli atti di assenso necessari per adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto.
b) Il Venditore si impegna a dare esecuzione al Contratto in conformità alla normativa applicabile (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il regolamento REACH CE 1907/2006 e la direttiva ROHS 2011/65/UE e successive modifiche).
c) Il Venditore e l’Acquirente sono parti indipendenti. Il Contratto non comporta alcun rapporto di agenzia, di collaborazione, di partnership, di dipendenza o di rappresentanza tra le Parti. Nessuna Parte avrà il diritto, l’autorità o il potere di agire in nome e/o per conto dell’altra Parte, né di vincolare l’altra Parte o di costituire obbligazioni a carico dell’altra Parte nei confronti di soggetti terzi.
d) L’inefficacia, nullità o inapplicabilità di alcune delle disposizioni del Contratto non potrà comportare in nessun caso l’inefficacia, nullità o inapplicabilità dell’intero Contratto, restando pienamente valide ed applicabili le restanti disposizioni.
e) Qualsiasi modifica al Contratto sarà valida soltanto se effettuata per iscritto e firmata da rappresentati autorizzati di entrambe le Parti.
f) Qualsiasi rinuncia di una Parte ai diritti derivanti dal Contratto sarà valida soltanto se effettuata per iscritto e firmata da tale Parte.
g) Il Venditore non potrà in alcun caso cedere il Contratto, anche solo parzialmente, senza il previo consenso scritto dell’Acquirente.
22) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
a) Il Venditore garantisce che i propri dipendenti e/o incaricati a gestire i rapporti contrattuali con l’Acquirente siano autorizzati ed istruiti ai sensi del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR) inoltre il Venditore garantisce che gli stessi agiscano in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati.
b) Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, L’Acquirente, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali (ad es. nome, ruolo aziendale, denominazione sociale, numero di telefono e indirizzo e-mail) del Venditore e/o dei suoi dipendenti e/o suoi incaricati vengono trattati solo al fine di instaurare, eseguire o risolvere rapporti contrattuali o obblighi analoghi tra le parti. Pertanto, la base giuridica per il trattamento dei dati personali è l'esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettera b) del GDPR. In ogni caso, per esercitare i diritti stabiliti dall'art. 15 e ss. del GDPR, l’interessato può scrivere al Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail: pec_bonfigliolispa@legalmail.it.