CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) DEFINIZIONI.
“Acquirente” indica la società che invia un Ordine di Acquisto al Venditore (l’Acquirente viene altresì indicato come “Parte”).
“Ordine di Acquisto” indica l’ordine di acquisto inviato dall’Acquirente al Venditore.
“Parti” indica congiuntamente il Venditore e l’Acquirente.
“Prodotti” indica i prodotti del Venditore specificati nell’Ordine di Acquisto accettato dal Venditore.
“Servizi” indica i servizi del Venditore specificati nell’Ordine di Acquisto.
“Venditore” indica Bonfiglioli S.p.A. e/o qualsiasi società che accetta un Ordine di Acquisto e che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllata da o è sotto il controllo di Bonfiglioli S.p.A. (il Venditore viene altresì indicato come “Parte”).
2) AMBITO DI APPLICAZIONE.
a) Salvo che le Parti non abbiano stipulato uno specifico ed autonomo contratto per la fornitura di determinati Prodotti, le presenti condizioni generali di vendita (le “CGV”) sono le uniche condizioni che disciplinano la vendita dei Prodotti da parte del Venditore all’Acquirente in base ad Ordini di Acquisto emessi dall’Acquirente.
b) L’Ordine di Acquisto emesso dall’Acquirente costituisce una proposta di acquisto vincolante e irrevocabile relativamente ai Prodotti in esso indicati.
c) L’Ordine di Acquisto si intende accettato solo nel momento in cui il Venditore accetta espressamente per iscritto l’Ordine di Acquisto tramite l’emissione di un’apposita accettazione (la “Conferma d’Ordine”); in assenza di Conferma d’Ordine da parte del Venditore, l’Ordine di Acquisto si intenderà comunque perfezionato nel momento in cui i Prodotti saranno consegnati all’Acquirente.
d) Le presenti CGV prevalgono in ogni caso sulle eventuali condizioni generali di acquisto dell’Acquirente, a prescindere dal momento in cui l’Ordine di Acquisto o le condizioni generali di acquisto dell’Acquirente siano state inviate al Venditore.
e) L’Ordine di Acquisto accettato dal Venditore e le presenti CGV (congiuntamente, il “Contratto”) rappresentano l’intero accordo tra le Parti, ed annullano e sostituiscono ogni altro precedente accordo, verbale o scritto, ed ogni precedente corrispondenza intercorsa tra le Parti, in relazione al medesimo oggetto.
3) CONSEGNA DEI PRODOTTI.
a) A condizione che l’Acquirente rispetti fedelmente quanto previsto dagli articoli 4 e 5 delle presenti CGV, il Venditore si impegna a consegnare i Prodotti nel luogo convenuto secondo il termine di consegna concordato nella Conferma d’Ordine. Nel caso in cui le Parti, successivamente all’accettazione dell’Ordine di Acquisto da parte del Venditore, concordino di apportare modifiche ai Prodotti da consegnare, la data di consegna e/o di esecuzione dovrà essere posticipata di conseguenza.
b) L’Acquirente riconosce ed accetta che, la proprietà dei Prodotti, si trasferisce all’Acquirente soltanto nel momento in cui l’Acquirente esegue l’integrale pagamento del Prezzo.
c) L’Acquirente riconosce ed accetta che il rischio di perdita e danneggiamento dei Prodotti si trasferisce all’Acquirente in conformità al termine di consegna concordato dalle Parti.
4) PREZZO DEI PRODOTTI.
a) L’Acquirente si impegna ad acquistare i Prodotti del Venditore al prezzo specificato nella Conferma d’Ordine (il “Prezzo”).
b) Qualsiasi onere, spesa o costo aggiuntivo sostenuto dal Venditore in relazione alla consegna dei Prodotti, che non sia disciplinato dal termine di consegna concordato dalle Parti, sarà a carico dell’Acquirente.
c) Il Prezzo non include tributi, imposte e/o tasse di alcun tipo.
d) Nel caso in cui le Parti, successivamente all’accettazione dell’Ordine di Acquisto da parte del Venditore, concordino di apportare modifiche ai Prodotti da consegnare, il Venditore si riserva il diritto di modificare unilateralmente il Prezzo.
e) Nel caso in cui, durante l’esecuzione del Contratto, si verifichino aumenti dei costi di produzione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i costi delle materie prime e/o i costi energetici) derivanti da circostanze indipendenti dalla volontà del Venditore, quest’ultimo avrà il diritto di aumentare il Prezzo dei Prodotti, in misura proporzionale all’aumento subìto e con efficacia immediata, previa comunicazione scritta nei confronti dell’Acquirente. Di conseguenza, l’Acquirente compenserà il Venditore per qualsiasi aumento di prezzo (incluso il mark-up) relativo a qualsiasi fornitura, materiale, servizio o costo, associato al presente contratto, tra la data Release 2025 dell’Offerta di Acquisto e la data in cui il Venditore riceve la conferma definitiva dell’applicazione delle misure tariffarie imposte. Il Venditore si impegna, in maniera tempestiva ad inviare la Conferma d’Ordine aggiornata riguardo ai prezzi dei Prodotti. L’Acquirente non sarà tenuto a compensazione alcuna qualora non gli venga notificata dal Venditore la variazione di prezzo prima dell’invio dei prodotti; in conseguenza di ciò, l’Acquirente si impegna a pagare il Prezzo stabilito nella Conferma d’Ordine nella sua ultima revisione debitamente notificata.
f) L’Acquirente si impegna a pagare al Venditore gli importi fatturati secondo i termini di pagamento concordati per iscritto nella Conferma d’Ordine.
g) I pagamenti si intenderanno correttamente eseguiti soltanto nel momento in cui il Venditore potrà liberamente disporre dei relativi importi. Qualora l’Acquirente non esegua correttamente i pagamenti nei termini concordati, si applicheranno i tassi di interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche. Gli eventuali costi sostenuti dal Venditore per il recupero del proprio credito saranno ad esclusivo carico dell’Acquirente.
h) L’Acquirente, ai sensi dell’art. 1246, n. 4, c.c., rinuncia fin da ora al diritto di compensare eventuali somme dovute dal Venditore all’Acquirente con ogni somma dovuta dall’Acquirente al Venditore.
5) ULTERIORI IMPEGNI DELL’ACQUIRENTE.
In relazione ai Prodotti, l’Acquirente si impegna: (i) a collaborare con il Venditore in merito ad ogni questione relativa ai Prodotti ed a permettere al Venditore, sulla base delle richieste ragionevolmente avanzate da quest’ultimo, di accedere alle sedi, agli stabilimenti e/o ad ogni altro locale dell’Acquirente al fine di dare corretta e puntuale esecuzione al Contratto, (ii) a rispondere tempestivamente qualora il Venditore richieda indicazioni, informazioni, autorizzazioni e/o permessi ragionevolmente necessari per il Venditore al fine di dare corretta e puntuale esecuzione al Contratto, (iii) a fornire tempestivamente al Venditore le informazioni e/o i materiali di proprietà dell’Acquirente (compresi, a titolo meramente esemplificativo, i materiali di prova gratuiti e le specifiche tecniche richieste per lo sviluppo dei Prodotti) che siano ragionevolmente richiesti dal Venditore al fine di dare corretta e puntuale esecuzione al Contratto, e a fare in modo che tali informazioni e/o materiali siano forniti in maniera completa e precisa sotto ogni aspetto, (iv) a stipulare e mantenere efficace, a proprie spese, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (inclusa la responsabilità civile derivante dal Prodotto) con imprese assicurative di primario standing, e a consegnare al Venditore, su semplice richiesta di quest’ultimo, il certificato di assicurazione che specifichi i dettagli relativi alla copertura assicurativa, nonché idonea documentazione comprovante il regolare pagamento dei relativi premi assicurativi, (v) a ottenere e mantenere efficaci tutte le licenze, le autorizzazioni e gli atti di assenso necessari per adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto.
6) GARANZIA DEI PRODOTTI.
a) Il Venditore garantisce all’Acquirente che, per l’intera durata del Periodo di Garanzia come di seguito specificata, i Prodotti saranno privi di rilevanti difetti di progettazione e fabbricazione (“Garanzia di Prodotto”).
b) Salvo diverso accordo fra le Parti e fermo quanto disposto dall’art. 1495 c.c., l’obbligazione di garanzia del Venditore avrà una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla consegna dei Prodotti (“Periodo di Garanzia”).
c) La Garanzia di Prodotto non si applicherà qualora i Prodotti: (i) siano stati soggetti ad utilizzo non corretto, incuria, incidente/i, collaudo e/o installazione e/o deposito e/o trattamento impropri, condizioni ambientali e/o sforzi fisici anomali, ed in ogni caso siano stati utilizzati in contrasto con le istruzioni fornite dal Venditore, (ii) siano stati soggetti a riparazioni, modifiche o sostituzioni effettuate da soggetti diversi dal Venditore o dai suoi rappresentanti autorizzati, (iii) siano stati utilizzati insieme a prodotti di terze parti non previamente approvati per iscritto da parte del Venditore.
d) Durante il Periodo di Garanzia, in relazione ai Prodotti che l’Acquirente ritiene essere difettosi)(i) l’Acquirente dovrà contestare al Venditore il presunto difetto in maniera tempestiva e per iscritto nei termini di cui all’art 1495 c.c, (ii) l’Acquirente dovrà consegnare al Venditore i presunti Prodotti difettosi, sostenendo le relative spese di trasporto e spedizione, entro un termine ragionevole dalla denuncia del vizio e/o difetto (iii) ferme restando le limitazioni alla Garanzia di Prodotto previste dal presente articolo 6, nel caso in cui, a seguito delle relative verifiche effettuate dal Venditore, quest’ultimo dovesse ritenere a propria insindacabile discrezione che i Prodotti siano effettivamente difettosi, il Venditore s’impegna a sostituire o riparare i Prodotti difettosi (a scelta del Venditore), sostenendone i relativi costi. Viceversa, nel caso in cui le verifiche effettuate dal Venditore escludessero la sussistenza di un vizio e/o difetto coperto dalla garanzia di cui al presente articolo 6, tutti gli eventuali costi sostenuti dal Venditore saranno addebitati all’Acquirente.
e) Ad eccezione della Garanzia di Prodotto di cui al presente articolo 6, il Venditore non rilascia, né ha rilasciato, in maniera espressa o implicita, oralmente o per iscritto, alcuna ulteriore dichiarazione o garanzia, ivi compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità, di idoneità ad uno scopo particolare o di non violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale di soggetti terzi.
f) Nella misura consentita dalla legge applicabile, quanto previsto dal presente articolo 6 costituisce in ogni caso l’unico ed esclusivo rimedio a favore dell’Acquirente nel caso in cui i Prodotti risultino essere difettosi, a condizione che l’Acquirente adempia all’obbligo di contestare al Venditore il presunto difetto in maniera tempestiva e per iscritto.
7) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
a) Fatto salvo il diritto al risarcimento di qualsiasi ulteriore danno, in qualunque momento il Venditore ha il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora: (i) l’Acquirente non esegua i pagamenti nei termini concordati, (ii) il mancato rispetto anche di una sola clausola contenute nelle presenti CGV; (iii) il mancato rispetto degli articoli 9 e 10 - (ii) l’Acquirente sia soggetto a procedure concorsuali, concordatarie, di insolvenza o di ristrutturazione del debito, (iii) si verifichi una qualsiasi variazione della compagine sociale dell’Acquirente, (iv) si verifichi un Evento di Forza Maggiore che impedisca all’Acquirente di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.
b) Il Venditore non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi danno subìto dall’Acquirente in conseguenza della risoluzione del Contratto.
c) La risoluzione del Contratto non costituirà in alcun modo rinuncia da parte del Venditore ai diritti e ai rimedi spettanti a quest’ultimo in base al Contratto o alla normativa applicabile.
8) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.
a) In relazione ai danni indiretti e consequenziali (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, perdite derivanti da ritardi nell’attività e/o dall’inattività di una delle Parti, perdite di chances, lesioni alla propria immagine e/o reputazione commerciale) la responsabilità di ciascuna Parte è integralmente esclusa.
b) In relazione ai danni diretti la responsabilità di ciascuna Parte non potrà in alcun caso eccedere un importo pari al valore dell’Ordine di Acquisto accettato dal Venditore dal quale sono derivati detti danni.
c) Le limitazioni di cui al presente articolo 8 non si applicano in relazione ai casi di dolo, colpa grave, morte e lesioni personali.
9) DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.
a) L’Acquirente riconosce ed accetta espressamente che: (i) tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità del Venditore (o a quest’ultimo concessi in licenza) sono e rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore (o dei relativi licenzianti), (ii) l’Acquirente non acquisterà, attraverso il Contratto, alcun diritto sui Diritti di Proprietà Intellettuale del Venditore (o dei relativi licenzianti).
b) Ai fini delle presenti CGV il termine “Diritti di Proprietà Intellettuale” indica ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo a: (i) brevetti per invenzioni e/o modelli (ii) marchi, (iii) nomi di dominio Internet, (iv) design, (v) software e firmware, e (vi) segreti industriali, informazioni tecniche o commerciali, know-how.
c) Tutte le invenzioni ed il know-how, ancorché non brevettabili, nonché i brevetti e/o i modelli e, in generale, ogni altro diritto di privativa industriale, nonché ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale relativi ai Prodotti e risultanti dalle attività oggetto del presente Contratto, saranno di proprietà esclusiva del Venditore.
10) INFORMAZIONI RISERVATE.
a) Ciascuna Parte (“Parte Divulgante”) potrebbe comunicare all’altra Parte (“Parte Ricevente”) determinate informazioni di natura tecnica e/o commerciale relative a prodotti, servizi, previsioni di mercato, oppure materiali e/o informazioni che comprendono o riguardano Diritti di Proprietà Intellettuale. Tali informazioni, così come il contenuto del Contratto, siano esse comunicate oralmente o per Release 2025 iscritto, tramite supporto elettronico o attraverso altre forme di comunicazione, a prescindere dal fatto che siano identificate con la dicitura “segreto”, “riservato” o “confidenziale”, sono collettivamente definite “Informazioni Confidenziali”. Fermo restando quanto sopra indicato, il termine “Informazioni Confidenziali” non include le informazioni che (i) sono di pubblico dominio o sono diventate di pubblico dominio per azioni non imputabili, direttamente o indirettamente, alla Parte Ricevente, (ii) erano già legittimamente in possesso della Parte Ricevente (ii) devono essere comunicate in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
b) Per un periodo pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di divulgazione delle Informazioni Confidenziali, la Parte Ricevente si impegna a: (i) mantenere le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante strettamente riservate, (ii) utilizzare le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante esclusivamente per esercitare i diritti e/o adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto, (iii) non divulgare in nessun modo le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante, in tutto o in parte, a terzi soggetti se non in forza di preventiva autorizzazione scritta da parte della Parte Divulgante e a condizione che i terzi vengano vincolati con un accordo di riservatezza di contenuto analogo al presente.
11) FORZA MAGGIORE.
a) Nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell’altra Parte a seguito di inadempimento o di ritardo nell’adempimento di una delle obbligazioni derivanti dal Contratto (ad eccezione dell’obbligo di eseguire pagamenti a favore dell’altra Parte), nel caso in cui tale inadempimento o ritardo nell’adempimento sia causato da avvenimenti al di fuori del ragionevole controllo di detta Parte, inclusi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: (i) calamità naturali, (ii) inondazioni, incendi, terremoti o esplosioni, (iii) guerra (dichiarata o meno), insurrezioni, aggressioni, minacce o atti terroristici, disordini di piazza, (iv) misure o attività poste in essere da autorità amministrative, (v) emergenze nazionali o locali, anche dovute ad epidemie o pandemie (vi) scioperi, serrate o controversie di lavoro di ogni tipo, (vii) carenza di sufficiente energia elettrica e/o di adeguati sistemi di trasporto (“Eventi di Forza Maggiore”).
b) La Parte colpita da un Evento di Forza Maggiore si impegna a darne immediata comunicazione scritta a mezzo Pec all’altra Parte e ad adottare ogni ragionevole sforzo al fine di rimediare all’inadempimento o al ritardo e ridurre al minimo gli effetti dell’Evento di Forza Maggiore sulla propria capacità di dare esecuzione al Contratto.
12) ATTI E/O OMISSIONI DELL’ACQUIRENTE.
a) Nel caso in cui il Venditore non adempia, ovvero adempia in ritardo, alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto a causa di qualsiasi atto e/o omissione posto in essere dall’Acquirente, il Venditore non potrà essere ritenuto inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto né potrà essere ritenuto responsabile per ogni eventuale danno, perdita, spesa o costo sostenuto dall’Acquirente come conseguenza, diretta o indiretta, di tale inadempimento o ritardo.
13) MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001, CODICE ETICO E CANALE WHISTLEBLOWING.
a) L’Acquirente dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, nonché di avere letto e accettato, per quanto di propria competenza nell’ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi contenuti del Codice Etico adottato dal Venditore e pubblicato sul sito istituzionale del medesimo al seguente link https://www.bonfiglioli.com/italy/it/sostenibilita/governance che è parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai fini di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Modello 231").
b) L’Acquirente, nell’ambito del rapporto contrattuale con il Venditore, si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal suddetto Decreto, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da Bonfiglioli che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società.
c) Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, il Venditore avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l’obbligo per l’Acquirente di risarcire ogni danno e pregiudizio derivante dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne il Venditore da qualsivoglia azione di terzi, spese, multe e/o sanzioni derivanti da o conseguenti a tale inadempimento.
d) L’Acquirente è informato del fatto che il Venditore ha attivato uno specifico canale di comunicazione per segnalare eventuali violazioni del D.lgs. n. 231/2001, del Modello 231, del Codice Etico o della normativa comunitaria e nazionale, di cui venisse a conoscenza. Tali segnalazioni potranno essere effettuate utilizzando il portale informatico “Integrity Line” disponibile al link: https://bonfiglioli.integrityline.com/.
14) ANTI CORRUZIONE.
a) Il Venditore ha adottato una Policy Anticorruzione, consultabile sul sito internet istituzionale al seguente link: https://www.bonfiglioli.com/italy/it/sostenibilita/governance.
b) L’Acquirente dichiara di aver letto, compreso e condiviso i principi ivi contenuti, impegnandosi a rispettarli e, pertanto, impegnandosi a non ricevere da e a non offrire, promettere o dare, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità, a dipendenti, collaboratori, rappresentanti, amministratori, dirigenti del Veditore, o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o gli obblighi di fedeltà, per avere in cambio un vantaggio indebito nell’esecuzione del rapporto contrattuale. In caso di inadempimento dei predetti obblighi e dichiarazioni da parte dell’Acquirente, il Venditore avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.
15) DISPOSIZIONI GENERALI.
a) Il Venditore e l’Acquirente sono parti indipendenti. Il Contratto non comporta alcun rapporto di agenzia, di collaborazione, di partnership, di dipendenza o di rappresentanza tra le Parti. Nessuna Parte avrà il diritto, l’autorità o il potere di agire in nome e/o per conto dell’altra Parte, né di vincolare l’altra Parte o di costituire obbligazioni a carico dell’altra Parte nei confronti di soggetti terzi.
b) L’inefficacia, nullità o inapplicabilità di alcune delle disposizioni del Contratto non potrà comportare in nessun caso l’inefficacia, nullità o inapplicabilità dell’intero Contratto, restando pienamente valide ed applicabili le restanti disposizioni.
c) Qualsiasi modifica al Contratto sarà valida soltanto se effettuata per iscritto e firmata da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.
d) Qualsiasi rinuncia di una Parte ai diritti derivanti dal Contratto sarà valida soltanto se effettuata per iscritto e firmata da tale Parte.
e) L’Acquirente non potrà in alcun caso cedere il Contratto, anche solo parzialmente, senza il previo consenso scritto del Venditore.
f) L’Acquirente riconosce in particolare la propria responsabilità di garantire che qualsiasi successiva rivendita o gestione dei Prodotti sia effettuata in conformità della normativa europea e internazionale in materia di restrizioni soggettive/oggettive, embarghi e dual-use. fornitura di informazioni incomplete o non veritiere costituiranno una violazione del Contratto e giustificheranno la sospensione o la risoluzione del contratto da parte del Venditore senza preavviso con riserva di agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti. Il rifiuto del Venditore di effettuare la fornitura non costituirà una violazione e il Venditore non sarà responsabile per la mancata esecuzione o violazione del Contratto.
16) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
1. L’Acquirente garantisce che i propri dipendenti e/o incaricati a gestire i rapporti contrattuali con il Venditore siano autorizzati ed istruiti ai sensi del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR) inoltre l’Acquirente garantisce che gli stessi agiscano in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati.
2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, il Venditore, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali (ad es. nome, ruolo aziendale, denominazione sociale, numero di telefono e indirizzo e-mail) dell’Acquirente e/o dei suoi dipendenti e/o suoi incaricati vengono trattati solo al fine di instaurare, eseguire o risolvere rapporti contrattuali o obblighi analoghi tra le parti. Pertanto, la base giuridica per il trattamento dei dati personali è l'esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettera b) del GDPR. In ogni caso, per esercitare i diritti stabiliti dall'art. 15 e ss. del GDPR, l’interessato può scrivere al Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail: : pec_bonfigliolispa@legalmail.it
17) LEGGE APPLICABILE. FORO ESCLUSIVO COMPETENTE.
a) Il Contratto è esclusivamente disciplinato dalla legge italiana.
b) Ogni e qualsiasi controversia, ivi incluse quelle che dovessero sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, applicazione e risoluzione del Contratto, verrà devoluta in via esclusiva alla cognizione del Foro di Bologna con esclusione di qualsiasi altro Foro.